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Il Trust

trustDEFINIZIONE DI TRUST Un trust si crea quando un soggetto (Disponente) trasferisce dei beni ad un altro soggetto (Trustee) che li deve amministrare e gestire a favore di altri soggetti (Beneficiari) a cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo, ovvero in funzione di un determinato scopo.

RICONOSCIMENTO DEL TRUST IN ITALIA Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento: Legge 16 ottobre 1989, n. 364 entrata in vigore il 1° gennaio 1992. – Riconosciuti dal nostro ordinamento gli effetti di un trust sottoposto ad una legge straniera – Per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico (art. 2 Convenzione)

LA LEGGE STRANIERA – Il trust deve necessariamente essere disciplinato da una legge che preveda l’istituto che può essere l’unico elemento straniero di un trust “interno” – Tutti gli altri elementi possono essere italiani: il disponente, il trustee, i beneficiari, i beni in trust, la lingua dell’atto istitutivo – La legge regolatrice disciplina la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, i diritti, gli obblighi e i doveri del trustee, i rapporti fra il trustee e i beneficiari, la modifica e la cessazione del trust, etc

CARATTERISTICHE DEL TRUST IN ITALIA – Il trust deve essere creato volontariamente – L’atto istitutivo può essere un atto tra vivi o un atto a causa di morte (testamento) – La prova dell’esistenza del trust deve essere fornita per iscritto: l’atto istitutivo di trust deve perciò essere redatto per iscritto (non necessariamente per atto pubblico)

I SOGGETTI DEL TRUST – ll Disponente (settlor) che trasferisce la titolarità di alcuni beni al trustee – Il Trustee che riceve i beni in trust per amministrarli, gestirli, conservarli secondo le disposizioni dell’atto istitutivo – I Beneficiari, tra cui può esservi lo stesso disponente, ovvero la finalità o scopo del trust – Il Guardiano, soggetto indispensabile nei trust di scopo, eventuale negli altri, con il compito di controllo sulle finalità del trust

GLI EFFETTI DEL TRUST Un trust regolato da una legge straniera è riconosciuto in Italia in virtù della Convenzione e presenta le seguenti caratteristiche: – I beni sono trasferiti dal disponente al trustee (posti sotto il suo controllo) e costituiscono il fondo in trust – I beni in trust sono separati dal patrimonio personale del trustee e non fanno parte del suo regime patrimoniale o della sua successione – I creditori personali del trustee non possono aggredire i beni del fondo in trust – Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge

LA SEGREGAZIONE – I beni in trust, trasferiti dal disponente al trustee, costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee – I beni in trust sono intestati a nome del trustee o di altra persona per conto del trustee – I beni in trust sono “segregati” e dunque non sono soggetti alle pretese di: » creditori personali del trustee, giacché non rientrano nel suo regime patrimoniale matrimoniale né in quello successorio » creditori del disponente perché non fanno più parte del suo patrimonio (salva l’ipotesi di revocatoria ordinaria e fallimentare) » creditori dei beneficiari sino a che costoro non ricevono tali beni dal trustee

IL TRUSTEE – Nominato dal Disponente, che può riservarsi il potere di revocarlo – E’ soggetto autonomo, nei limiti delle disposizioni dell’atto istitutivo – L’ampiezza del potere discrezionale del trustee è determinata dall’atto istitutivo secondo le necessità concrete – E’ responsabile della gestione di beni in trust – La sua responsabilità è connessa al margine di discrezionalità – Trustee professionali di derivazione bancaria

IL GUARDIANO – Nominato dal Disponente – Sovente è il professionista di fiducia del Disponente – Funzione di supervisione o controllo dell’operato del Trustee – Poteri di esprimere pareri vincolanti per il Trustee – Poteri di revoca e nomina Trustee – Poteri di modificazione dei soggetti beneficiary

LETTERE DI DESIDERIO (LETTER OF WISHES) – Non fanno parte dell’atto istitutivo, ma possono essere indirizzate al trustee dal Disponente – Non vincolano il trustee, ma esprimono indicazioni che il Disponente intende far conoscere in relazione alla gestione dei beni in trust

QUANDO UN TRUST – Per prevenire conflitti – Prima dell’insorgere della crisi – Quando gli altri istituti previsti dal nostro ordinamento non soddisfano le esigenze di tutela – Codice Civile Art. 2645 ter Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche

Nell’ambito familiare per: » garantire l’adempimento delle obbligazioni di mantenimento di figli naturali riconosciuti e di conviventi non uniti in matrimonio » risolvere il problema dei rischi connessi al passaggio generazionale » proteggere il patrimonio del professionista dai rischi connessi alla responsabilità professionale » prevenire o risolvere il conflitto patrimoniale nella separazione e nel divorzio » proteggere soggetti deboli o diversamente abili

Nell’ambito dell’impresa per: » la gestione di partecipazioni societarie » la prestazione di garanzie per transazioni commerciali o finanziarie » la soluzione della crisi d’impresa » il passaggio generazionale

PERCHE’ UN TRUST – Per realizzare una funzione “protettiva” attraverso la segregazione dei beni affidati al Trustee – Per assicurare che i beni siano destinati allo scopo in vista del quale il trust è stato istituito – Perché si tratta di uno strumento duttile e agile che si adatta alle esigenze specifiche – I trust non consentono di disapplicare la legge italiana, ma nell’ambito dell’autonomia privata consentono di privilegiare un interesse rispetto ad un altro, riconoscendogli una più forte tutela – L’atto dispositivo con cui si trasferiscono i beni al trustee soggiace alle norme sulla revocatoria, ordinaria e fallimentare, e a quelle di tutela dei legittimari – I trust selezionano interessi meritevoli di tutela e li proteggono meglio di quanto facciano o possano fare gli strumenti giuridici previsti dal nostro ordinamento – Il nuovo art. 2645 ter Codice Civile risolve i problemi della trascrizione

Giuseppe Lepore
Ragioniere Commercialista in Savona

(Fonte: www.giuseppelepore.it)

 
 

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