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Esecuzione in Italia delle decisioni di confisca adottate negli altri Stati della UE

it euMediante il decreto legislativo 7 agosto 2015, n.137, l’Italia ha attuato quanto stabilito dall’Unione Europea nella “decisione-quadro” 2006/783/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

A detta decisione dell’Unione viene quindi data applicazione sul nostro territorio, fermo restando che ciò non deve risultare incompatibile con i principi dell’ordinamento costituzionale italiano in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo (art.1 del citato decreto legislativo).

Scopo della “decisione-quadro” dell’Unione, adesso oggetto di attuazione, è facilitare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di confisca dei proventi di determinati reati, in modo che uno Stato membro riconosca ed esegua nel proprio territorio quelli adottati da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro.

Sulla base di un’apposita procedura (in cui è coinvolto il Ministero della Giustizia nonché la Corte d’Appello competente per il luogo dove si trovano i beni da aggredire, che decide in camera di consiglio), il riconoscimento in Italia avviene quando è necessario eseguire nel nostro paese le decisioni di confisca (queste ultime da intendersi come “un provvedimento emesso da un’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene un soggetto”) disposte dalle autorità giudiziarie degli altri Stati membri, a condizione che tale provvedimento concerna uno dei seguenti reati, per i quali – nello Stato ove viene emesso il provvedimento – è prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, senza verifica della doppia incriminabilità (art.3, comma 1):

  • associazione per delinquere;
  • terrorismo;
  • tratta di esseri umani;
  • sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
  • traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
  • traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
  • corruzione;
  • frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee;
  • riciclaggio;
  • falsificazione e contraffazione di monete;
  • criminalità informatica;
  • criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
  • favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea;
  • omicidio volontario, lesioni personali gravi;
  • traffico illecito di organi e tessuti umani;
  • sequestro di persona;
  • razzismo e xenofobia;
  • furti organizzati o con l’uso di armi;
  • traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte;
  • truffa;
  • estorsione;
  • contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
  • falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
  • falsificazione di mezzi di pagamento;
  • traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
  • traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
  • traffico di veicoli rubati;
  • violenza sessuale;
  • incendio;
  • reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
  • dirottamento di nave o aeromobile;
  • sabotaggio

Al di fuori delle predette ipotesi, il riconoscimento delle decisioni di confisca è consentito solamente se i fatti sono previsti come reato dalla legge italiana (art.3, comma 2). Tuttavia, “in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento della decisione di confisca non può essere rifiutato in base al fatto che l’ordinamento interno non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione” (art. 6, comma 1, lettera c).

La richiesta di riconoscimento avviene sulla base di un “certificato”, compilato dalle autorità dello Stato richiedente sulla base di un modello definito dalla citata “decisione-quadro”, il quale viene trasmesso – tramite i ministeri competenti (in Italia è quello della Giustizia) – a quelle dello Stato ove la misura va eseguita (art.2).

La confisca va a colpire il provento di detti reati, ravvisabile in ogni vantaggio economico derivante dalla loro commissione (art.1).

Una volta riconosciuto il provvedimento estero, la sua esecuzione in Italia avviene secondo le leggi del nostro paese.

Il riconoscimento in Italia può sì essere rifiutato, ma solo in ipotesi molto limitate, principalmente riconducibili alle seguenti circostanze (art.6):

  • presenza di vizi formali nel “certificato” trasmesso dallo Stato emittente il provvedimento di confisca;
  • violazione del principio di “ne bis in idem”, sussistente se una decisione di confisca risulta essere già stata emessa, in via definitiva, da uno degli Stati membri dell’Unione europea per gli stessi fatti e nei confronti della medesima persona;
  • qualora dal “certificato” stesso emerga che “l’interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un difensore o soggetto equiparato nel procedimento che si è concluso con la decisione di confisca”;
  • quando i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l’esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano”;
  • quando la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato” (cosa foriera di verosimili paralizzanti conflitti di competenza tra autorità giudiziarie dei vari Stati, soprattutto nell’ipotesi di criminalità organizzata internazionale);
  • quando la persona, nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca, gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano, che limitano l’esercizio o il proseguimento dell’azione penale;
  • mancanza di reciprocità nel riconoscimento delle decisioni di confisca tra lo Stato dell’autorità emittente il provvedimento e l’Italia;
  • se il provvedimento di confisca viene emanato dalle autorità di uno Stato dell’Unione in relazione a fatti commessi fuori dal suo territorio, a meno che in tali circostanze non sia comunque applicabile gli art.7 e seguenti del codice penale italiano (il quale prevede che, in determinate ipotesi, l’autorità giudiziaria italiana possa perseguire chi commette reati all’estero).

Il decreto legislativo in esame introduce infine un’apposita procedura da seguire quando sia l’autorità giudiziaria italiana ad emettere un provvedimento di confisca, da eseguire sul territorio degli altri Stati membri, cui viene richiesto di procedere (artt. da 10 a 12).

Ermenegildo Mario Appiano
Avvocato in Torino

avv.appiano@appiano.info

 
 

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