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Diritto all’adeguamento retributivo dei medici specializzandi: termini e prescrizione

La giurisprudenza ormai consolidata ha stabilito i termini di decorrenza della prescrizione per far valere il diritto all’adeguamento retributivo dei medici specializzandi.

L’ormai annosa vicenda prende le mosse da alcune direttive comunitarie (la numero 75/362/CEE e 75/363/CEE, trasfuse ed integrate nella numero 82/76/CEE) che hanno sancito alcuni principi in materia di esercizio della professione medica, come ad esempio il reciproco riconoscimento dei titoli tra gli stati membri, e, per quanto qui interessa, la necessità di garantire una adeguata remunerazione per l’attività di formazione dei medici specialisti.

Gli Stati membri avrebbero dovuto recepire le direttive europee entro la data del 31 dicembre 1982, cosa che l’Italia non fece mai, restando per molti anni successivi inadempiente all’obbligo di uniformare l’ordinamento interno ai principi comunitari sulla professione medica.

Finalmente, con il Decreto Legislativo n. 257 dell’8 agosto 1991, il legislatore italiano ha dato attuazione ai principi comunitari, ma solo parzialmente, stabilendo il diritto a percepire una remunerazione esclusivamente in favore dei medici specializzandi a partire dall’anno accademico 1991/1992. Pertanto tutti gli specializzandi iscritti negli anni accademici anteriori si sono trovati ad essere esclusi dal diritto di percepire l’indennità riconosciuta ai loro colleghi più giovani.

A seguito dei numerosi ricorsi giudiziali azionati contro tale ingiusta esclusione, si è consolidato l’orientamento giurisprudenziale che riconosce ai medici specializzandi iscritti

negli anni accademici precedenti al 1991/1992 il diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva europea.

 In sostanza, anche i soggetti esclusi dall’applicazione del Decreto legislativo 257/91, e quindi i medici che hanno conseguito la specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1 gennaio 1983 e il 1990/1991, possono recuperare le somme loro spettanti promuovendo un’azione di risarcimento del danno derivante dal mancato recepimento della normativa comunitaria.

Proprio guardo a tale domanda risarcitoria si è posto il problema di disciplinare il decorso della prescrizione, ossia la durata del termine prescrizionale applicabile e il termine iniziale di decorrenza.

Sul punto la giurisprudenza oggi consolidata, si veda per tutte sentenza della Corte di Cassazione n. 10813/2011, ha stabilito alcuni principi di diritto, premettendo che le direttive comunitarie citate devono essere ricomprese tra quelle non direttamente applicabili nell’ordinamento italiano, quindi non auto esecutive, e come tali bisognose di provvedimenti attuativi interni.

Innanzitutto la responsabilità dello Stato per inadempimento all’obbligo di attuare le direttive comunitarie ha natura contrattuale ed è riconducibile alla disciplina dell’art 1176 del codice civile; ne deriva un obbligo risarcitorio che prescinde dagli elementi della colpa e del dolo e soggiace al termine ordinario decennale di prescrizione.

Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza, la condotta inadempiente dello Stato ha dato luogo ad un illecito permanente, il cui obbligo risarcitorio si è di giorno in giorno rinnovato, sino a quando il legislatore non ha provveduto a recepire le norme europee.

Per tale ragione, rispetto ai medici specializzandi esclusi dalla previsione del Decreto Legislativo n. 257/1991, il termine di prescrizione non può considerarsi decorso a far tempo da tale normativa, restando essi, in quanto non compresi dal suo ambito di applicazione, in una situazione di “attesa” rispetto all’obbligo dello Stato italiano di recepire le direttive comunitarie rendendole applicabili anche nei loro confronti.

Verso tali soggetti, invece, la prescrizione decennale può considerarsi decorrente solo a far tempo dalla data del 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge 19 ottobre 1999 n.370, con la quale il legislatore, all’art 11, dando ulteriore parziale attuazione alla normativa europea, ha riconosciuto il diritto alla remunerazione solo ai medici specializzandi destinatari di alcune sentenze definitive del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Da tale data, infatti, tutti i soggetti esclusi dal riconoscimento economico di cui sopra, hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato, dopo tale adempimento parziale, non avrebbe più emanato ulteriori atti di adempimento delle direttive comunitarie e che quindi fosse diventato definitivo l’inadempimento statale nei confronti dei soggetti esclusi dai giudicati del Tribunale Amministrativo.

Conseguentemente, il diritto al risarcimento del danno per mancato adeguamento retributivo dei medici ammessi alle scuole di specializzazione negli anni 1983-1991 deve considerarsi prescritto alla data del 27 ottobre 2009, salvo che essi non abbiano nel frattempo interrotto il termine prescrizionale decennale, agendo in giudizio o  ponendo comunque in essere atti di esercizio del loro diritto ad una adeguata remunerazione.

 
 

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