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Revoca alla confisca se il reato fiscale non è più punibile

La confisca va revocata quando il reato fiscale non è più punibile perché è intervenuta “abolitio criminis”, in particolare per il delitto ex art. 10-ter D. Lgs. 74/2000 sotto la soglia di punibilità individuata con il successivo D. Lgs. 158/2015.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione con sentenza n. 8421/2018 depositata il 21.02.2018.

Ancora una volta vale la pena sottolineare, come già esposto in passato nel recente articolo “L’attenzione delle Corti Superiori a principi e garanzie in materia di diritto penale commerciale” qui pubblicato, la tutela nei confronti dell’imputato.

Un imprenditore veniva condannato, con pronuncia definitiva, per omesso versamento IVA in vigenza della soglia di € 50.000,00. Veniva disposta la confisca sui suoi beni per il valore dell’imposta evasa.

A seguito dell’innalzamento della soglia ad € 250.000,00 (D. Lgs. 158/2015), l’imputato richiedeva al Giudice dell’esecuzione la revoca della condanna e la restituzione di quanto confiscato poiché il fatto non era più previsto dalla legge come reato.

Tale richiesta veniva respinta dal Giudicante con la motivazione che la confisca, nel caso di specie, aveva valore di misura di sicurezza patrimoniale ed era, pertanto, priva di natura sanzionatoria.

Tra le altre argomentazioni a sostegno del ragionamento, veniva riportato che con il passaggio in giudicato della sentenza la confisca comportava l’immediata acquisizione del bene in favore dello Stato, senza alcuna possibilità di revoca.

Non c’è dubbio che la normativa della confisca in materia tributaria sia un argomento complesso. Generalmente, come riporta la Corte di Cassazione, la confisca “accompagna” la sentenza di condanna in un reato di natura fiscale: può essere diretta, se individuabile il profitto del reato, o per equivalente nel caso in cui ciò non lo sia.

Va tenuta distinta la confisca quale misura sanzionatoria dalla confisca quale misura di prevenzione, recentemente riformata dalla legge n. 161/2017, prevista dal c.d. “Codice Antimafia” (sul punto “Diritto penale dell’economia, dalle misure di prevenzione patrimoniale alla riforma del fallimento, alla Taricco-bis” su Sistema Società Sole24Ore a firma dello scrivente).

Qui preme rilevare l’orientamento garantista della Suprema Corte che ha ritenuto non convincente la motivazione del Giudice dell’esecuzione atteso che nei reati tributari la confisca ha natura pacificamente sanzionatoria. Alla revoca della condanna segue necessariamente la revoca di tutte le statuizioni accessorie che presuppongono la condanna, come la confisca dei beni sequestrati. Lo Stato non può trattenere i beni senza titolo; titolo che viene meno a seguito della norma abrogatrice, ovvero del D. Lgs. 158/2015 che ha innalzato le soglie di punibilità. Ne consegue che all’imprenditore deve essere restituito quanto confiscato.

Il principio appare molto interessante alla luce del fatto che l’innalzamento delle soglie di punibilità potrebbe comportare il venir meno della confisca anche in altre tipologie di reati fiscali.

Paolo Ghiselli
Avvocato in Rimini

pghiselli@libero.it
www.studiolegaleghiselli.com

 
 

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