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Unione Europea: transazioni transfrontaliere e costituzione di società online

Il 25 aprile 2018, la Commissione europea ha pubblicato due proposte di direttiva: una volta a semplificare i procedimenti di fusione e divisione delle società e il trasferimento della sede legale all’interno dell’UE e l’altra al fine di rendere possibile la creazione di società online in tutta l’UE.

A quali forme societarie si applicano le proposte?

Nei Paesi Bassi, la nuova procedura europea armonizzata per fusioni, divisioni e conversioni transfrontaliere e la creazione online completa di una società si applicherà in linea di principio alle società private a responsabilità limitata (besloten vennootschappen) e alle società per azioni (naamloze vennootschappen). Tuttavia, i singoli stati membri possono scegliere di non consentire che le società per azioni vengano costituite interamente online.

Per il Belgio, le nuove regole in questione si applicano alle società per azioni (naamloze vennootschap / société anonyme), alle società in accomandita con azioni (commanditaire vennootschap op aandelen / société en commandite par actions) e alla società a responsabilità limitata privata (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / société privée à responsabilité limitée).

Come nei Paesi Bassi, alcune tipologie di società possono essere escluse dalla procedura di costituzione online. Inoltre, il Belgio adotterà le misure necessarie per garantire che la proposta sulle fusioni, le divisioni e le conversioni transfrontaliere si applichi a tutte le forme societarie.

Per quanto riguarda il Lussemburgo, le norme si applicano alle cosiddette’ société anonyme (società per azioni), alla società in accomandita per azioni (société en commandite par actions) e alle società a responsabilità limitata (société à responsabilité limitée), con la possibilità di escludere le prime e, potenzialmente, la SCA dalla piena costituzione online.

Allo stato attuale, la normativa lussemburghese sulle fusioni transfrontaliere è piuttosto flessibile e consente una fusione transfrontaliera con qualsiasi società del Lussemburgo o società in accomandita con personalità giuridica. Inoltre, la fusione transfrontaliera di una società del Lussemburgo con una società straniera (ossia non UE) è consentita nella misura in cui questa non sia vietata dalla legge straniera applicabile e la società non europea rispetti le disposizioni e le formalità della sua legge nazionale.

La procedura per le fusioni transfrontaliere rimane sostanzialmente la stessa come prevista dall’attuale direttiva sulle fusioni (direttiva 2005/56 / CE, codificata nella direttiva 2017/1132) con l’aggiunta di nuove norme per le fusioni semplici e nuove misure protettive per gli azionisti e creditori.

La nuova procedura per la divisione o conversione transfrontaliera sarà, per la maggior parte, identica alla procedura di fusione transfrontaliera. Le nuove misure di protezione comprendono, tra l’altro, la possibilità per lo Stato membro di pretendere che la società dichiari di non vedere alcuna ragione per cui non dovrebbe più essere in grado di adempiere ai propri obblighi dopo la transazione e che i creditori che non sono soddisfatti della protezione fornita possano chiedere garanzie adeguate all’organo amministrativo o giudiziario competente. Gli azionisti di minoranza che hanno votato contro la transazione transfrontaliera possono beneficiare di una compensazione in contanti.

Tutti i documenti richiesti devono essere caricati online utilizzando e-ID e firme elettroniche (in conformità con il regolamento (UE) 910/2014).

Per prevenire gli abusi, le autorità nazionali possono utilizzare le rispettive informazioni circa gli amministratori espulsi. Le autorità pubbliche possono anche chiedere che alcuni professionisti (come i notai) siano coinvolti nella costituzione della società, a condizione che i soci fondatori possano completare interamente la procedura online.

Le proposte per le nuove direttive saranno ora discusse dal Consiglio Europeo e dal Parlamento Europeo, che dovranno raggiugere un comune accordo. Successivamente, gli Stati membri affronteranno un cosiddetto periodo di recepimento, durante il quale le direttive dovranno essere recepite nel diritto nazionale.

 

 
 

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