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Turchia: nuovo condono fiscale

Una nuova e dettagliata legge sull’amnistia intitolata “La legge relativa alla ristrutturazione delle imposte e di alcuni altri crediti e modifiche alle varie normative” (detta anche la “Legge”), che offre ai contribuenti un’amnistia generale per la maggior parte delle tasse non pagate e per i premi assicurativi previdenziali non pagati relativi al periodo che va fino a al 31 marzo 2018, e’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18 maggio 2018.

La Legge riguarda la riorganizzazione di alcuni crediti pubblici, il rimpatrio in Turchia di beni detenuti all’estero da contribuenti privati e società turche senza il rischio di alcuna ispezione o penalità fiscale, l’adeguamento di beni non registrati e quello di beni registrati che non esistono o non sono disponibili.

  1. Crediti pubblici disciplinati dalla Legge

Tutte le imposte dirette o indirette, i dazi doganali, i contributi sociali, le tasse riscosse dai comuni, gli oneri, le sanzioni, le multe, gli interessi moratori e qualsiasi altra somma relativa ai periodi fiscali precedenti al 31 marzo 2018 costituiscono oggetto della legge.

Come spiegato di seguito, a seconda del tipo di imposta o di altro credito pubblico (i “Crediti”), la Legge offre il condono totale o parziale per l’importo principale, le sanzioni e / o gli interessi a condizione che il contribuente soddisfi le condizioni descritte nella Legge.

  1. Riorganizzazione dei crediti pagabili al Ministero delle Finanze o ai Comuni e che non sono piu’ oggetto di contestazione

La legge affronta inoltre il trattamento dei crediti che sono dovuti al Ministero delle Finanze o ai Comuni e che non sono contestati o non sono più oggetto di contestazione. In altre parole, si tratta di crediti che il contribuente ha impugnato, ma per i quali il procedimento legale si è esaurito e che pertanto, dal punto di vista giuridico, sono considerati scaduti.

Se il contribuente paga l’ammontare della quota capitale di tali crediti aumentato dall’indice dei prezzi alla produzione, successivamente le sanzioni e gli interessi su tali importi saranno cancellati. Laddove il credito sia solo una penalità, il 50% dell’importo della penale e tutti gli interessi moratori relativi alla penale saranno condonati.

Per le sanzioni amministrative che sono addebitate sul valore in dogana delle merci importate, il 30% dell’ammenda sarà aumentato dall’indice dei prezzi alla produzione pagati, e quindi il restante 70% dell’ammenda e degli interessi dovuti saranno condonati. Per le sanzioni amministrative che non sono legate al valore in dogana delle merci importate, il 50% delle ammende sarà cancellato.

  1. Crediti impugnati o crediti ancora in corso di procedimento

La legge affronta anche le tasse e le imposte doganali che sono ancora oggetto di controversia attraverso procedimenti legali.

Se i termini di prescrizione per contestare un credito non sono ancora decorsi, o se già e` presente un ricorso nei confronti del credito nel giudizio di primo grado, il contribuente può allora beneficiare del condono pagando solamente il 50% dell’importo del capitale aumentato dall’indice dei prezzi di  produzione, dopo di che il saldo del capitale, le sanzioni e gli interessi saranno rimossi.

Se il contribuente ha vinto un ricorso in relazione al credito nel giudizio di primo grado e il ricorso è soggetto a impugnazione (di cui esistono diversi tipi), il contribuente può beneficiare del condono pagando solamente il 20% dell’importo del capitale aumentato dall’indice dei prezzi di produzione, dopo di che il restante 80% del capitale, delle sanzioni e degli interessi sarà cancellato.

  1. Transazioni nella fase di ispezione e valutazione

I contribuenti possono anche trarre vantaggio dalla legge se sono sottoposti a controllo fiscale prima della data di entrata in vigore della legge. Le transazioni che sono oggetto di indagine o valutazione saranno portate a termine dall’autorità e la valutazione trarrà vantaggio dalle stesse disposizioni applicabili alle transazioni che sono state contestate nei giudizi di primo grado.

  1. Base imponibile e incentivo fiscale

La legge offre ai contribuenti la possibilità di ottenere l’immunità in materia di accertamento fiscale per i precedenti periodi di imposta nei quali essi non hanno dichiarato il reddito se effettuano un pagamento supplementare per l’imposta sul reddito, per l’imposta sul reddito delle società, per l’IVA o per la ritenuta fiscale degli anni precedenti.

La legge stabilisce che se i contribuenti aumentano volontariamente la propria base imponibile ai tassi di dichiarazione previsti dalla Legge per ogni tipo di imposta e pagano la tassa applicabile (che, come spiegato in seguito e` del 20% per l’imposta sul reddito delle società), per tale imposta essi non saranno piu` soggetti ad un ulteriore accertamento fiscale. In altre parole, sarà possibile per essi evitare i rischi fiscali dei periodi precedenti effettuando questo ulteriore pagamento.

Prendendo come esempio l’imposta sul reddito delle società; i contribuenti devono pagare l’imposta sul reddito delle società al tasso del 20% sul valore incrementato della base imponibile aumentando la loro base imponibile dichiarata sul reddito delle società per il periodo compreso tra il 2013 e il 2017, alle aliquote previste dalla legge. Se il contribuente ha dichiarato delle perdite negli anni rilevanti, la base imponibile sarà aumentata ai tassi minimi di dichiarazione specificati nella Legge.

I contribuenti possono ridurre questa aliquota fiscale dal 20% al 15% se: (i) il contribuente ha presentato tempestivamente la propria dichiarazione dei redditi di quegli anni; e (ii) non ha presentato domanda per beneficiare delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Le imposte pagate dal contribuente sulla base imponibile maggiorata devono essere registrate come voci di spesa non consentite nei calcoli delle imposte societarie per i contribuenti delle società. Inoltre, il 50% delle perdite fiscali riportate dal contribuente relative ai periodi per i quali i contribuenti fiscali o le società hanno effettuato un aumento della base imponibile non può essere detratto dagli utili del 2018 o dei prossimi anni. In altre parole, il contribuente perde il diritto di utilizzare il 50% delle sue perdite riportate se beneficia di queste particolari disposizioni della legge.

Per le ritenute alla fonte e le imposte sul valore aggiunto, la legge stabilisce che le imposte pagate in precedenza debbano essere aumentate (al contrario di qualsiasi aumento della base imponibile) e le imposte devono essere pagate su tale importo oggetto di aumento al fine di beneficiare del condono su tali importi ad un certo tasso.

  1. Beni non registrati

I contribuenti che possiedono beni, macchinari, attrezzature o impianti che vengono utilizzati nella loro attività ma che non sono registrati possono beneficiare della legge per regolarizzare lo stato di tali beni. Affinché questi beni siano registrati, il contribuente deve pagare l’imposta sul valore aggiunto del 10% (per i beni a cui si applica l’imposta sul valore aggiunto standard del 18%) sul valore dichiarato dei beni. Il contribuente può detrarre solo i pagamenti dell’imposta sul valore aggiunto effettuati per registrare l’inventario commerciale nella sua dichiarazione IVA. Per i beni soggetti ad aliquote di imposta sul valore aggiunto più basse, si applicherà la metà dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile.

Il contribuente non pagherà sanzioni fiscali o interessi per i beni non registrati che decide di dichiarare attraverso questo processo.

  1. Beni registrati, disponibilità liquide e crediti nei confronti degli azionisti che non esistono ma che sono inclusi nei registri

I contribuenti che possiedono beni, crediti finanziari o crediti nei confronti degli azionisti, che sono registrati nei loro libri ma che non sono disponibili per l’attività o che non esistono possono beneficiare della legge per regolarizzare lo stato di tali crediti.

Per i beni diversi dalla liquidità e dai crediti verso gli azionisti, il contribuente deve emettere una fattura per tale attività e registrare la transazione nei suoi registri. Nessuna penale o addebito per ritardo verrà applicato a tale transazione; tuttavia questa farà parte delle entrate del contribuente. Per beneficiare di tali disposizioni, il contribuente dovrebbe emettere una fattura di vendita come se la vendita fosse effettuata nel periodo corrente e adempiere a tutti gli obblighi fiscali relativi alla fattura.

Le liquidità e i crediti verso gli azionisti che sono inclusi nei registri ma che non sono disponibili per il business possono essere cancellati dai registri contabili del contribuente se il 3% dell’importo pertinente è pagato come imposta.

  1. Rimpatrio di contanti – Trasferimento di beni all’estero verso la Turchia

La legge prevede che i contribuenti, sia persone fisiche che persone giuridiche, che dichiarano il proprio denaro, oro, valuta estera, titoli e altri strumenti del mercato finanziario che si trovano all’estero fino alla fine di novembre 2018 e che rimpatriano in Turchia tali beni entro tre mesi dalla dichiarazione possano disporre di tali beni liberamente. A condizione che venga corrisposta una tassa del 2% sulla liquidità e sul patrimonio, su tali attività non saranno effettuate ulteriori indagini fiscali o accertamenti fiscali.

La legge contiene inoltre disposizioni sull’esenzione fiscale in materia di trasferimento di plusvalenze ottenute dalla vendita di filiali estere, dividendi percepiti da controllate estere e redditi ottenuti attraverso stabili organizzazioni all’estero. A condizione che tali guadagni e profitti ottenuti o che saranno ottenuti da qui alla fine di ottobre 2018 siano trasferiti in Turchia fino alla fine del 2018, verranno applicate le esenzioni dall’imposta sul reddito e da quella sul reddito delle società.

  1. Pagamento rateale dei crediti

I contribuenti hanno la possibilità di pagare gli importi dovuti in base alla legge in rate a tassi di interesse inferiori a quelli altrimenti previsti dalla legge seguendo la procedura stabilita. I contribuenti possono scegliere di pagare l’importo corrispondente in 18 rate bimestrali (per un periodo totale di pagamento di 36 mesi). In questo caso, l’importo del credito verrà moltiplicato per i seguenti coefficienti in base al piano di pagamento scelto dal contribuente: 1.045 per 6 rate uguali; 1.008 per 9 rate uguali; 1.105 per 12 rate uguali e 1.15 per 18 rate uguali.

La legge è piuttosto dettagliata e sarà seguita da una legislazione secondaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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