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Guernsey: normativa sul trust

Gran parte del successo economico del Guernsey nel corso degli ultimi 50 anni o più, è dovuto largamente alla sua adattabilità e flessibilità nel reagire ai cambiamenti ed alle condizioni del mercato. Tale adattabilità è illustrata al meglio dalla volontà dell’isola di modificare e revisionare la propria legislazione per assicurarsi di conservare la propria posizione all’interno di un mercato sempre più competitivo per la finanza internazionale e, nel corso degli anni, si sono verificati molti esempi di questo fenomeno.

I trust sono presenti in Guernsey da oltre 160 anni ed i servizi fiduciari sono stati il perno dell’economia locale negli ultimi 50 anni, nonostante il fatto che i trust non siano parte della legislazione normanna, dalla quale in parte deriva la legislazione del Guernsey. Il Trust è, originariamente, un concetto giuridico inglese, sviluppato dai giudici e, conseguentemente, dai tribunali di quei Paesi nei quali la legge è derivata dalla legislazione britannica. Ciò nonostante, il concetto di trust, di obblighi del trustee ed i diritti del beneficiario sono stati riconosciuti in Guernsey molto prima che il primo intervento di legge generale sia stato introdotto dalla legge sui trust (Guernsey) nel 1989. Doveva essere un quadro statutario moderno e flessibile in grado di confermare lo status del Guernsey come principale centro internazionale per l’amministrazione fiduciaria.

Ad eccezione dei piccoli cambiamenti del 1990, non ci sono state revisioni sulla legislazione dei trust fino all’introduzione della Trust Law nel 2007, la quale sostituisce piuttosto che rivedere la precedente legislazione. Tra le altre cose la Legge:

  • Ha permesso la costituzione di trust non-charitable (non a fine benefico), chiarendo che i trust che detengono proprietà o esercitano funzioni senza conferire alcun vantaggio a qualcuno sono validi;
  • Ha autorizzato espressamente la prenotazione o concessione di determinati poteri da o verso un disponente o terze parti;
  • Ha rimosso il limite temporale precedente dei 100 anni per un trust, consentendo la creazione di trust perpetui;
  • Ha creato un privilegio non statutario sui beni del trust a favore dei fiduciari in pensione per eludere la necessità di catene di indennità nei casi appropriati; e
  • Ha chiarito le circostanze nelle quali le informazioni possono essere divulgate ai beneficiari.

Tale legislazione ha permesso all’isola e a coloro che la utilizzano come piattaforma per l’amministrazione patrimoniale molto bene di introdurre delle innovazioni che sono state successivamente adottate in altre giurisdizioni. Il settore fiduciario in Guernsey ha continuato a fiorire e l’isola continua ad attirare uffici familiari e coloro che utilizzano i fornitori dei servizi di trust che sono attratti dall’ambiente, con i suoi professionisti esperti in trust, il supporto professionale, il regime normativo ben rispettato, lo stato di diritto e il suo sistema giudiziario accessibile e reattivo.

Tuttavia, il Trust Committee del Guernsey Bar sta considerando le revisioni proposte che saranno raccomandate al Committee for Economic Development. Le tematiche attualmente proposte prevedono:

  • l’Introduzione di norme che influenzano il vesting automatico della proprietà di trust nei trustee successori;
  • l’abolizione della normativa contro il self-dealing in modo da chiarire che il trustee di un trust può contrattare come fiduciario di un altro trust – in modo da facilitare, ad esempio, i trustee che fanno crediti esecutivi tra i trust che amministrano;
  • Ampliare il ruolo della risoluzione alternativa delle controversie nella risoluzione delle controversie sui trust;
  • L’introduzione di un potere legale che conferisce alla Corte Reale il potere di mettere da parte l’esercizio di un potere fiduciario in circostanze in cui il detentore del potere non ha tenuto conto di considerazioni di legge o di fatto rilevanti, o ha tenuto conto di considerazioni irrilevanti dove la conseguenza era solo per quell’errore e il potere non sarebbe stato esercitato o sarebbe stato esercitato diversamente; e
  • Altre modifiche di minore entità della legislazione.

Non si ritiene che questi cambiamenti rivoluzioneranno la legislazione. Nessuna rivoluzione è necessaria. Il quadro statutario previsto dalla legge del 2007 rimane adeguato allo scopo ed il continuo successo della giurisdizione ne è la prova.

 
 

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