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Guernsey: modifiche alla legge sull’insolvenza

Il 15 gennaio del 2020 Guernsey ha approvato il decreto che modifica l’Insolvency Company Law (la legge sull’insolvenza) del 2008, allineando così la propria giurisdizione non solo a quella del Regno Unito ma anche alle altre giurisdizioni offshore come le Isole Vergini britanniche e le Isole Cayman.

Liquidazione volontaria per decisione dei soci

Una delle maggiori novità della riforma di Guernsey in materia di insolvenza è costituita dalla capacità dei soci di decidere, con una delibera speciale, la liquidazione della società, previa ratifica del creditore, anche quando la società è insolvente. Con l’introduzione di questa nuova misura qualsiasi azienda può essere liquidata in modo più rapido ed economico senza la necessità di coinvolgere creditori o professionisti. Dall’altra parte, però, questa possibilità comporta una perdita di visibilità e controllo sul processo giacche’ l’amministratore può liquidare la società anche nel caso in cui questa possa essere insolvente a causa di atti o omissioni dell’amministratore stesso.

La nuova riforma ha cercato di colmare questa lacuna, specificando che in caso di liquidazione volontaria della società, gli amministratori devono dichiarare che la stessa è in grado di superare lo statutory solvency test (il criterio della solvibilità) previsto dalla legge. Nel caso in cui gli amministratori non siano in grado di rilasciare tale dichiarazione, la società deve essere liquidata da un terzo indipendente, che sarà normalmente un curatore fallimentare.

Qualora lo statutory solvency test non sia firmato dagli amministratori, i liquidatori devono convocare una riunione di tutti i creditori entro un mese dalla loro nomina.

Potere di ispezionare i documenti

Il liquidatore, se necessario anche su ordinanza del tribunale, può ora richiedere che tutti gli amministratori, ex amministratori e i dipendenti forniscano i documenti necessari allo svolgimento delle indagini. Inoltre, il liquidatore può rivolgersi al tribunale per richiedere informazioni ad un funzionario o ex funzionario della società su questioni relative alla costituzione, alle attività e alle sue relazioni con la società.

Power to disclaim

Si tratta di un potere ripreso dalla giurisdizione britannica. Lo scopo principale è quello di consentire al liquidatore di liberare la responsabilità da contratti non redditizi e da proprietà che non possono essere facilmente vendute e che potrebbero costituire passività per la società. Affinché’ la dichiarazione di non responsabilità sia efficace, il liquidatore deve presentare un avviso alle autorità governative tra cui Her Majesty’s Receiver General e qualsiasi altra persona che vanta un interesse sulla proprietà.

Operazioni a valore inferiore e operazioni di credito esorbitanti

Una delle lacune più evidenti nel sistema di Guernsey è la mancanza di una disposizione che consenta al liquidatore di recuperare soldi da terzi ai quali sono stati venduti beni o trasferito denaro senza compenso o per cifre minime. Fino ad oggi i liquidatori hanno dovuto affidarsi alla norma consuetudinaria nota come azione paolina che ha origine nel diritto romano e che nel sistema inglese trova voce nella sezione 423 dell’Insolvency Act 1986. Tale principio che consente al liquidatore di recuperare beni che sono stati, in maniera fraudolenta, trasferiti da una società a terzi, al fine di sottrarli alla disponibilità dei creditori, è stato confermato nel caso Re Esteem JLR 53 (2002).

Seguendo il modello britannico, la giurisdizione di Guernsey ha incorporato una nuova sezione che consente al tribunale di emanare ordini nei confronti di terzi a cui è stata trasferita la proprietà di beni senza alcun corrispettivo o ad un prezzo nettamente inferiore rispetto al dovuto. Il tribunale non ha però il potere di agire nei confronti della parte terza che ha agito in buona fede, pagando l’intero valore della proprietà, fatta eccezione per il caso in cui fosse coinvolta nella medesima transazione.

Prima di emettere qualsiasi ordine il tribunale deve verificare che:

  • la transazione sia avvenuta entro sei mesi dalla data in cui la società è diventata insolvente;
  • la società deve essere insolvente al momento della transazione o come conseguenza della stessa;
  • la transazione sia stata eseguita o meno in buona fede.

In relazione alle transazioni creditizie esorbitanti, le disposizioni si applicano alle transazioni che si verificano entro 3 anni dal momento in cui la società è diventata insolvente.

Poteri degli amministratori: distribuzioni ai creditori, scioglimento anticipato e riunioni dei creditori

Una delle modifiche più significative, riguarda il potere riconosciuto agli amministratori di effettuare distribuzioni ai creditori privilegiati e garantiti, senza l’approvazione da parte del tribunale. È stata, tuttavia, introdotta un ulteriore protezione per i creditori con l’obbligo per gli amministratori di inviare un invito a tutti i creditori per la riunione, spiegando gli obiettivi e le attività della società. Questa riunione deve svolgersi entro 10 settimane dalla data dell’ordine di amministrazione, salva diversa disposizione del tribunale.

Scioglimento di società estere

In base alle nuove disposizioni, una società straniera può essere liquidata se:

  • ha cessato di svolgere la propria attività o svolge attività esclusivamente allo scopo di liquidare i propri affari;
  • non è in grado di pagare i propri debiti ai sensi dell’articolo 407 della legge sulle società di Guernsey;
  • oppure la Corte è del parere che sia giusto ed equo che la società debba essere liquidata.

Obbligo di denunciare illeciti all’interno dell’azienda

È stato introdotto l’obbligo per i liquidatori e amministratori di presentare una relazione al Registrar of Companies e alla Guernsey Financial Services Commission quando questi ritengono che vi siano motivi sufficienti per emettere un ordine di allontanamento nei confronti di un dipendente della società.

 
 

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