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Brexit: normativa nel periodo di transizione

Il Regno Unito e’ uscito dall’Unione Europea il 31 gennaio 2020. Come risultato del periodo di transizione stabilito nell’accordo di recesso, la legislazione europea continuerá a trovare applicazione nel Regno Unito fino alla fine del periodo di transizione – il cui termine è fissato al 31 dicembre 2020.

Dopo la fine di tale periodo i Trattati Europei, i diritti di libera circolazione ed i principi generali della normativa europea non saranno piú applicabili nel Regno Unito. Precedenti regolamenti europei continueranno ad applicarsi fino a che non saranno modificati o revocati da regolamenti inglesi.

Diritti dei cittadini europei

In linea con il programma del partito conservatore per le elezioni del 2019 il Regno Unito lascerá il mercato unico europeo alla fine del periodo di transizione, data in cui cessera’ la libera circolazione delle persone. Tuttavia, il governo si è impegnato a proteggere i diritti dei cittadini europei e dei loro familiari che desiderano rimanere nel Regno Unito dopo la Brexit. L’EU Settlement Scheme richiede ai cittadini europei di registrarsi per poter mantenere i propri diritti in base alla legislazione inglese (compresi il diritto al lavoro, pensioni, sanitá ed altri benefici).

Lo Scheme è entrato in funzione il 29 marzo 2019 ed è obbligatorio per tutti i cittadini europei che vorranno rimanere a vivere nel Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020.

Le organizzazioni dovranno accertarsi di come lo schema avrá effetto sul proprio organico e considerare lo sviluppo di un piano di comunicazione per informare ed aiutare i dipendenti con la registrazione. I cittadini europei che risiedono legittimamente nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione continueranno ad avere accesso al fondo NHS per la sanitá in Inghilterra ma dovranno fornire delle prove della loro presenza legittima in UK e che sono residenti nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, sempre che si siano registrati entro il 30 giugno 2021.

Business con lavoratori di nazionalitá inglese residenti e che lavorano in uno dei 27 stati membri dell’ Unione Europea dovranno inoltre assicurarsi che gli individui interessati si siano adeguati alle normative nazionali per proteggere il loro diritto di continuare a vivere e lavorare in uno degli stati membri.

Guardando al dopo-Brexit, il Comitato Consultivo sull’Immigrazione (Migration Advisory Committee-MAC) ha pubblicato un report a settembre 2018 che aveva il ruolo di descrivere il panorama futuro in materia di immigrazione per i lavoratori europei. A dicembre 2018, il precedente governo ha adottato numerose raccomandazioni del MAC per facilitare l’impiego di lavoratori immigranti indipendentemente dalla loro nazionalitá. La direzione politica adottata dal MAC al tempo prevedeva l’estensione del visto lavorativo per i lavoratori non europei  a tutti gli immigranti, compresi i cittadini europei, con adattamenti volti ad attirare lavoratori sempre piú qualificati. Tuttavia, la pubblicazione di un nuovo report da parte del MAC e’ imminente. Questo potrebbe promuovere l’adozione di un sistema a punti come quello Australiano, cosi come definito dall’attuale governo.

Scambi commerciali, tassazione e tariffe

Le multinazionali nel settore della tecnologia dovranno rivalutare le loro strategie internazionali per determinare se, ed in quale misura, continuare ad utilizzare gruppi societari inglesi come accesso all’Europa, in particolare visto che le societá europee non saranno piú in grado di far affidamento sulle Direttive EU per eliminare la ritenuta d’imposta sui dividendi, interessi o pagamento di royalties nel Regno Unito.

Inoltre, societá che attualmente fanno affidamento al Mini One-Stop Shop (MOSS) che permette alle societá di registrarsi e versare l’ IVA in Europa attraverso un’unica registrazione per le vendite effettuate a clienti europei, dovranno registrarsi in una giurisdizione europea, poiche il Regno Unito non fara piu parte dello Schema MOSS.

Le societá operanti nel settore della tecnologia dovranno considerare la loro posizione commerciale in base alle norme dell’Organizzazione Mondiale sul Commercio (WTO). I business che commerciano beni con i paesi dell’Unione Europea dovranno rivedere la loro catena produttiva e valutare la gestione della logistica delle dichiarazioni e procedure di import/export; dovranno inoltre controllare o ottenere la registrazione del loro codici EORI e prepararsi alla partecipazione in qualsiasi sistema  “trusted trader” che potrebbe essere introdotto.

La Transitional Simplified Procedure (TSP) doveva essere introdotta dalla HMRC nel caso di Brexit senza accordo per ridurre la congestione doganale, permettendo alle societá di posticipare dichiarazioni e pagamenti ad una data futura. Tale procedura sará probabilmente introdotta alla fine del periodo di transizione se l’accordo commeerciale UK/EU previsto non coprira’ quest’aerea. La TSP permetterá alle societá di differire il pagamento dei dazi e le dichiarazioni import/export tra UK e EU, pur semplificando il movimento di merce attraverso canali portuali.

Per la vendita di software e servizi tra Regno Unito e Europa e viceversa, le regole della WTO trattano la vendita di pacchetti software come “prodotti” coperti dall’Accordo sulle tecnologie dell’Informazione del 1996 della WTO. Tale accordo abolisce le tariffe su una vasta gamma di prodotti high-tech, che comprendono pacchetti software e computer hardware. Sia che siano su piattaforma cloud o venduti tramite mezzi fisici, la vendita internazionale di software tra Regno Unito e EU dovrebbe rimanere esentasse.

Protezione dei dati

Trasferimento dati dall’Europa al Regno Unito

L’abbandono dell’Unione Europea da parte del Regno Unito non apporterá modifiche sostanziali alla disciplina della protezione dei dati nel Regno Unito, o almeno non in un primo momento.

Il GDPR continuerá ad essere applicabile nel Regno Unito durante il periodo di transizione e continuerá a trovare applicazione alle organizzazioni presenti sul territorio inglese che commerciano in territorio europeo.

Ciononostante, a meno che la Commissione Europea adotti un’adeguata decisione con rispetto al Regno Unito entro la fine del periodo di transizione, esiste il rischio che dopo il 31/12/2020 i trasferimenti di dati personali dall’Europa al Regno Unito siano considerati come trasferimenti di dati ad un paese terzo, richiedendo cosí all’esportatore di adottare strumenti di protezione alternativi, quali Clausole Contrattuali Standard (SCCs) che riconoscano la legittimitá del trasferimento dei dati.

La Commissione europea si è impegnata ad iniziare verifiche di adeguatezza il prima possibile, impegnandosi ad adottare delle decisioni in materia prima della fine di questo anno. Tuttavia, tutto ció rimane una previsione ottimistica: le societá dovranno perció adottare precauzioni per comprendere il flusso di dati tra paesi europei e Regno Unito cosí da essere pronti ad avere strumenti alternativi da poter utilizzare in caso di bisogno con l’avvicinarsi della fine dell’anno e del periodo di transizione.

Trasferimento dei dati dal Regno Unito all’Europa

La posizione del governo inglese fino ad ora è stata quella di continuare a considerare le leggi dei paesi membri europei come conformi agli obiettivi della UK General Data Protection Regulation (GDPR) e al Data Protection Act 2018. Se il governo manterrá tale posizione, meccanismi adeguati di trasferimento di dati alternativi non saranno necessari per i trasferimenti di dati dal Regno Unito ad altri paesi europei.

Il trasferimento di dati personali ad altre giurisdizioni dovranno essere resi conformi al Regolamento UK e al Data Protection Act 2018. Questa é la posizione “pre-Brexit” ed il governo ha confermato che le decisioni di adeguamento da parte dell’Unione Europea, le Clausole Contrattuali Standard approvate e BCRs bsaranno inoltre riconosciute nel Regno Unito per rendere legittimo il trasferimento di dati a paesi ancora non conformi.

Contratti

I contratti commerciali esistenti dovranno essere rivalutati, in particolare quelli che coinvolgono entitá europee, per valutare l’effetto che una “no-deal” Brexit potrebbe avere sull’impugnazione di contratti inglesi quando è presente una parte europea nel contratto.

Conseguentemente alla tendenza di redarre clausole frettolose per la Brexit, problemi potranno nascere sull’esecutivitá di tali clausole. Per coloro che vogliono affidarsi a clausole di “forza maggiore” per affermare che la Brexit rientra in tale previsione, si presenteranno gli stessi problemi relativi alla loro interpretazione.

Una terza area problematica riguarda invece quei contratti che includono definizioni territoriali che, prima della Brexit, facevano riferimento al territorio dell’EU.

Per quanto riguarda le procedure di risoluzione delle dispute a proposito della scelta della legislazione di riferimento per i contratti, il Regolamento Roma I e Roma II, Regolamenti europei che attualmente disciplinano la scelta della normativa di riferimento, saranno incorporati all’interno dell’ordinamento europeo e perció continueranno ad essere applicabili. Ció significa che la posizione sulla scelta della legislazione applicabile rimarrá la medesima.

La scelta della giurisdizione del tribunale competente a conoscere una controversia risulta piú complicata. Durante il periodo di transizione l’attuale cornice legislativa che disciplina la materia continuerá ad essere la stessa ma se il Regno Unito non riuscirá a trovare un accordo con l’Unione Europea tale cornice non sará piú applicabile a partire dalla fine del periodo di transizione. In questo scenario, il Regno Unito accedera’ probabilmente alla Convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro. Tale Convenzione prevede una cornice legislativa per la scelta del foro esclusivo e per il riconoscimento e per l’esecuzione dei giudizi per le materie civili e commerciali.

Marchi e proprietá intellettuale

Le societá operanti nel settore della tecnologia dovranno capire quali dei loro diritti potrebbero essere colpiti dalla Brexit e potrebbero richiedere ulteriori registrazioni per ottenere una massima protezione di tali diritti.

Dopo il periodo di transizione, i Marchi Comunitari e i disegni e modelli comunitari registrati o meno, non avranno piu’ effetto nel Regno Unito.

Il governo inglese ha previsto che, alla fine del periodo di transizione, il Regno Unito creerá automaticamente un marchio inglese comparabile a quello dei marchi europei registrati (EUTMs) gratuito. La stessa cosa sará applicabile ai disegni e modelli europei registrati (RCDs).

Tuttavia, ció non sará invece applicabile alle domande ancora pendenti; pertanto, le societá interessate dovranno far domanda per registrare un marchio compatibile inglese nei 9 mesi successivi all’uscita dall’Unione Europea per beneficiare dello stesso termine previsto per le richieste EUTM.

Non è necessario perció per le societa che hanno giá ottenuto la registrazione di EUTM e RCD richiedere la registrazione degli equivanti marchi inglesi, poiche questo avverrá automaticamente alla fine del periodo di transizione. Tuttavia, per le nuove richieste, le societá dovrebbero inviare le richieste sia per il Regno Unito che per l’Unione Europea; questo perché le richieste ancora pendenti di EUTM alla fine del periodo di transizione dovranno essere comunque ripresentate nel Regno Unito.

Controlli sull’esportazione di software

I controlli sulle esportazioni sono generalmente effettuati con riferimento ad oggetti specificatamente creati o modificati per uso militare e per oggetti ad uso civile che potrebbero avere un uso potenzialmente militare (beni a duplice uso).

Alcuni software sono soggetti a controlli da parte dell’UE in quanto beni a duplice uso, che includono protocolli di encrittazione, a meno che tali prodotti siano specificamente esclusi oppure siano esclusi poiché generalmente accessibili al pubblico in punti vendita.

Il Regolamento Europeo relativo ai beni a duplice uso verrá incorporato nell’ordinamento inglese.

Tuttavia, dalla fine del periodo di transizione il Regno Unito sará considerato dall’Unione Europea come un paese terzo per quanto attiene il controllo sulle esportazioni europee. La Commissione Europea ha dichiarato che modificherá l’Autorizzazione Generale all’Esportazione (GEA) per l’esportazione dei beni a duplice uso per includere le esportazioni da Unione Europea a Regno Unito. Gli esportatori di beni a duplice uso dall’Unione Europea al Regno Unito dovranno notificare alle autoritá nazionali competenti l’utilizzo della GEA e gli stati membri dell’UE potrebbero richiedere una registrazione precedente all’utilizzo della GEA.

Per i trasferimenti dal Regno Unito all’Unione Europea, il Regno Unito ha giá rilasciato una licenza aperta e generale di esportazione (OGEL) applicabile all’esportazione dei beni a duplice uso a partire dalla scadenza del periodo di transizione.

Controlli di conformitá (Marchi CE)

La Commissione Europea ha espressamente previsto che, dalla fine del periodo di transizione, i controlli di conformitá attualmente compiuti da autoritá inglesi ad essi preposte non saranno piú validi all’interno dell’Unione Europea.

Al fine di rendere validi tali controlli, questi dovranno essere eseguiti da autoritá dell’Unione Europea.

Se le societá sono in possesso di certificati rilasciati da autoritá inglesi e intendono continuare a vendere il prodotto all’interno dell’Unione Europea dopo la fine del periodo di transizione, le societá dovranno richiedere un nuovo certificato rilasciato da un’autoritá con sede nell’Unione Europea oppure organizzare un trasferimento all’autoritá EU che si assumerá la responsabilitá per il certificato.

Nel Regno Unito i produttori saranno in grado, per un periodo di tempo non ancora specificato, di continuare ad utilizzare i marchi CE dopo il periodo di transizione, compreso il caso in cui tali prodotti siano stati controllati da un soggetto terzo con sede nell’Unione Europea.

L’accertamento di conformitá del marchio in UK (UKCA) sará inoltre disponibile per i prodotti che richiedono  l’accertamento da parte di un soggetto terzo. Tale accertamento dovrá essere effettuato da un’autoritá riconosciuta nel Regno Unito, che attesti la conformitá del marchio con i Regolamenti UK piuttosto che con le direttive e regolamenti europei.

Quando il Regno Unito diventerá un paese “terzo” ai fini del diritto europeo, i produttori nel Regno Unito che esportano prodotti in stati membri dell’Unione Europea dovranno nominare un importatore. Allo stesso modo, i prodotti provenienti dall’EU e rivenduti sul mercato inglese avranno bisogno di un importatore nel Regno Unito.

 Geo-blocking

Il Regolamento geo-blocking é entrato in vigore nel Regno Unito a dicembre 2018. Il Regolamento vieta il blocco dell’accesso, o il reindirizzamento forzato ad un sito web sulla base della nazionalitá di un paese dell’Unione Europea di un utente internet o della sua residenza. Il Regolamento rimarrá in vigore fino alla fine del periodo di transizione.

Attraverso l’accordo di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, é stato predisposto uno strumento giuridico che revocherá il Regolamento sul geo-blocking nel Regno Unito, probabilmente alla fine del periodo di transizione. Da quel momento sará possibile per le societá inglesi trattare in modo diverso i clienti UK da quelli EU nell’esercizio della loro attivitá online.

 
 

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