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Società estere e Quadro RW

 

Quadro RW2Il quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche deve essere compilato al fine di:

  • Permettere il monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti in Italia;
  • Calcolare l’importo dovuto relativamente a IVIE (imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero) e IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).

Le modifiche più rilevanti apportate alla disciplina del monitoraggio fiscale e alla compilazione del quadro RW dalla Circolare del 2013 sono state:

  • L’eliminazione delle Sezioni I e III del quadro RW, in cui andavano indicati i trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati da, verso e sull’estero: rimane quindi soltanto l’obbligo dichiarare la consistenza, alla chiusura dell’esercizio, delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero;
  • L’eliminazione del limite di 10.000 euro necessario a far scattare l’obbligo dichiarativo. Le attività patrimoniali e finanziarie vanno ora sempre dichiarate, qualunque sia il loro valore. L’unica eccezione è per depositi e conti correnti esteri, per i quali il precedente decreto legge aveva introdotto il limite dei 10.000 euro che ora, con l’integrazione dell’art. 2 della nuova Legge 186/2014 è passato a 15.000 euro.
  • Dichiarazione di tutte le attività finanziarie e patrimoniali estere, detenute durante il periodo d’imposta, anche in caso di disinvestimento effettuato prima del 31 dicembre;
  • Introduzione dell’obbligo di compilazione del quadro RW anche per il titolare effettivo di attività patrimoniali e finanziarie estere;
  • Utilizzazione del quadro RW, oltre che per il monitoraggio fiscale, anche per il calcolo di IVIE e IVAFE.

Ritornando all’analisi della nuova soglia di 15.000 euro relativa ai depositi ed ai conti correnti bancari essa sembrerebbe applicarsi all’ammontare complessivo dei conti detenuti all’estero.

Di conseguenza, laddove si detenessero due conti correnti, per ipotesi, il primo negli Stati Uniti ed il secondo in Brasile, rispettivamente pari a 9.000 e 7.000 euro, essi dovrebbero essere indicati entrambi nel modulo RW.

Accade, tuttavia, che le semplificazioni appena analizzate vengano vanificate dalle disposizioni in materia di IVAFE: tale imposta, infatti, deve essere liquidata all’interno del modulo RW per i conti correnti con giacenza fissa superiore a 5.000 euro indipendentemente dalla normativa sul monitoraggio fiscale.

Volendo fornire un esempio se si detenessero 7 conti correnti all’estero, ciascuno avente giacenza media di 3.000 euro, tali conti non sconterebbero l’IVAFE, ma dovrebbero essere indicati nel modulo RW in applicazione della disciplina sul monitoraggio fiscale.

Se, al contrario, si detenesse un conto estero con una giacenza media di 9.000 euro, che non supera mai i 15.000 euro nel corso del periodo di imposta, esso deve essere comunque indicato nel quadro RW per liquidare l’IVAFE, anche se si è esonerati dagli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale.

Infine, una delle più importanti novità apportate dalla Circolare del 2013 è senz’altro la sensibile riduzione delle sanzioni in caso di violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW.

Il precedente regime sanzionatorio prevedeva, in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziarie estere, una sanzione pecuniaria tra il 10% e il 50% dell’importo non dichiarato e la sanzione accessoria consistente nella confisca di beni di pari valore.

La Legge n. 97/2013 è intervenuta eliminando la sanzione accessoria della confisca e riducendo la sanzione pecuniaria ad un importo tra il 3% al 15% (6% e 30% in caso di attività detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato) del valore delle attività non dichiarate.

 

Il quadro RW deve essere compilato dai seguenti soggetti, nel caso in cui detengano attività patrimoniali o finanziarie all’estero e siano fiscalmente residenti in Italia:

  • Persone fisiche (compresi imprenditori e lavoratori autonomi, anche se l’attività estera è inerente all’impresa o alla professione);
  • enti non commerciali;
  • Società semplici ed enti equiparati.

Si considerano fiscalmente residenti in Italia i soggetti che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 giorni negli anni bisestili, anche non continuativi):

  • Sono iscritti nell’anagrafe della popolazione residente;
  • Hanno il domicilio (sede principale dei propri affari e interessi) in Italia;
  • Hanno la residenza (luogo di dimora abituale) in Italia.

Ricordo che questi tre requisiti sono alternativi: è sufficiente quindi che sussista anche di uno solo di essi affinché un soggetto venga considerato fiscalmente residente in Italia.

Inoltre si considerano fiscalmente residenti in Italia i contribuenti emigrati in Paesi a fiscalità privilegiata, salvo prova contraria.

I soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW, per una stessa attività estera, possono essere più di uno in caso di:

  • Comunione o cointestazione di beni: ogni soggetto intestatario dovrà dichiarare l’attività estera nel quadro RW per l’intero importo, indicando anche la percentuale di possesso. Ad esempio, nel caso di un immobile del valore di 200.000 euro, situato all’estero e detenuto in comproprietà al 50% da due persone fisiche residenti in Italia, entrambi i comproprietari dovranno compilare il quadro RW indicando l’intero valore dell’immobile (200.000 euro) e la percentuale di possesso (50%);
  • Pluralità di diritti reali su uno stesso bene: si pensi all’usufruttuario e al nudo proprietario di un immobile situato all’estero, che dovranno entrambi (se fiscalmente residenti in Italia) compilare il quadro RW indicando l’intero valore dell’immobile e il titolo di possesso (usufrutto o nuda proprietà);
  • Disponibilità o possibilità di movimentazione in proprio dell’attività estera: si pensi ad un soggetto residente intestatario di un conto corrente estero, su cui un altro soggetto residente ha una delega di firma. Qualora si tratti di una delega al prelievo (e non invece di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso degli amministratori di società), anche il delegato (oltre all’intestatario) dovrà compilare il quadro RW, indicando l’intera consistenza del conto corrente ed evidenziando che la compilazione del quadro RW avviene in qualità di delegato, tramite l’apposita casella (colonna 2 dei righi da RW1 a RW5).

La Legge n. 97/2013 ha introdotto l’obbligo di compilazione del quadro RW non solo per chi formalmente detiene le attività estere, ma anche per i titolari effettivi delle stesse, ossia i soggetti che possiedono o controllano (direttamente o indirettamente) società o altre entità giuridiche (fondazioni, trust ecc.) che a loro volta detengono attività patrimoniali o finanziarie all’estero.

L’individuazione dei titolari effettivi ai fini del monitoraggio fiscale si basa sui criteri previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Per quanto riguarda l’identificazione del titolare effettivo e i dati che quest’ultimo deve dichiarare nel quadro RW, bisogna distinguere tra società ed altre entità giuridiche.

Il titolare effettivo di società (non quotate) è chi:

  • Detiene una partecipazione pari almeno al 26% del capitale sociale;
  • Esercita in altro modo il controllo sulla direzione della società.

L’obbligo di compilazione del quadro RW in capo al titolare effettivo riguarda esclusivamente le società di diritto estero.

Se la società estera risiede in un Paese “collaborativo” (incluso nella White list o che prevede un adeguato scambio di informazioni) il titolare effettivo dovrà dichiarare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera e la percentuale di partecipazione (così come deve fare del resto anche un contribuente che detenga una partecipazione non rilevante).

Ad esempio, si supponga che una persona fisica residente in Italia detenga una partecipazione del 30% in una società estera residente in un paese White list, la quale a sua volta è intestataria di immobili situati all’estero e di conti correnti esteri.

In questo caso il contribuente suddetto dovrà dichiarare nel quadro RW il valore della partecipazione e la percentuale di partecipazione (30%).

Non dovrà invece indicare nel quadro RW il valore di immobili e conti correnti della partecipata.

Nel caso in cui la società estera risieda in un Paese “non collaborativo”, il titolare effettivo dovrà invece indicare nel quadro RW il valore complessivo delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero dalla società partecipata, oltre alla percentuale di partecipazione.

Supponendo, ad esempio, che nel caso precedente la società partecipata sia residente in un Paese non collaborativo, il contribuente, essendo titolare effettivo, dovrà indicare nel quadro RW il valore complessivo di immobili e conti correnti detenuti dalla partecipata e la percentuale di partecipazione (30%).

Non vanno invece dichiarate dal titolare effettivo le partecipazioni in società residenti in Italia, che detengono attività all’estero, a meno che non si detengano anche investimenti esteri o attività estere di natura finanziaria.

A tal proposito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate riporta il caso di una persona fisica che ha una partecipazione del 15% in una società estera White list e una partecipazione del 50% in una società residente in Italia, la quale a sua volta detiene una partecipazione del 50% nella medesima società estera.

Grazie alla partecipazione nella società residente in Italia, il contribuente detiene quindi una partecipazione indiretta del 25% (50%*50%) nella società estera, che sommata alla partecipazione diretta del 15% integra la qualifica di titolare effettivo della società estera.

Di conseguenza il contribuente dovrà compilare il quadro RW indicando il valore della partecipazione nella società estera e la percentuale di partecipazione (diretta + indiretta) detenuta, ossia il 40%.

 

Per quanto riguarda invece le entità giuridiche diverse dalle società (es: fondazioni, trust), il titolare effettivo è:

  • Il futuro beneficiario di almeno il 25% del patrimonio dell’entità giuridica;
  • La categoria di persone nel cui interesse è istituita o agisce l’entità giuridica;
  • Chi esercita il controllo su almeno il 25% del patrimonio dell’entità giuridica.

Il titolare effettivo dovrà dichiarare nel quadro RW il valore delle attività patrimoniali e finanziarie estere intestate all’entità giuridica e la percentuale di patrimonio dell’entità giuridica ad esso riconducibile, indipendentemente dalla residenza fiscale dell’entità giuridica (in Italia o all’estero in Paesi collaborativi o non collaborativi).

 

Vanno indicate nel quadro RW anche le attività estere detenute dal contribuente per interposta persona (es: è il caso di soggetti che abbiano l’effettiva disponibilità di attività formalmente intestate a un trust) o tramite fiduciarie estere o soggetti fittiziamente interposti residenti all’estero.

Nei casi di interposizione fittizia, a differenza di quanto previsto per i titolari effettivi, il socio o beneficiario ha sempre l’obbligo di compilazione del quadro RW, indipendentemente dal requisito del controllo.

Marina d’Angerio
Dottore Commercialista in Torino e Londra

marina.dangerio@ascheri.co.uk

 
 

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